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§ 2, n. 17 · § 3, comma 3 BFSG

Chi è esente — e chi lo è solo in apparenza

L’esenzione per le microimprese è la parte più cercata e più mal citata del recepimento tedesco dell’Atto europeo sull’accessibilità. Sta in due frasi. Una parte è una «e», l’altra una «o» — ed è esattamente lì che quasi tutti i riassunti sbagliano.

Prima domanda: il vostro sito è davvero un servizio ai sensi della legge?

Prima di parlare di esenzioni bisogna fissare l’ambito di applicazione. È più stretto di quanto il tono pubblico lasci intendere.

Il § 1, comma 3 BFSG elenca tassativamente cinque categorie di servizi, e solo quelli prestati ai consumatori dopo il 28 giugno 2025: servizi di comunicazione elettronica, determinati elementi dei servizi di trasporto passeggeri, servizi bancari per consumatori, e-book e relativo software — e, decisivo per la maggior parte delle imprese, il n. 5: «servizi di commercio elettronico».

Che cosa siano lo definisce il § 2, n. 26 BFSG: servizi digitali ai sensi del § 1, comma 4, n. 1 della legge tedesca sui servizi digitali, offerti tramite siti web e applicazioni mobili, prestati per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore in vista della conclusione di un contratto di consumo.

L’ultima proposizione è la leva. Non ogni sito è un servizio di commercio elettronico. Il sito vetrina di un artigiano, sul quale non si può ordinare, prenotare né concludere nulla, non mira alla conclusione di un contratto di consumo. Un negozio con carrello ovviamente sì. Tra i due sta il terreno in cui la qualificazione può essere davvero controversa: moduli di prenotazione, presa di appuntamento, configuratori, percorsi di sottoscrizione.

Anche «consumatore» è definito, al § 2, n. 16: ogni persona fisica che acquista o riceve per scopi che in prevalenza non sono riconducibili alla sua attività commerciale o professionale autonoma.

Disposizioni equivalenti esistono in ogni Stato membro, poiché tutti recepiscono la stessa direttiva. L’ambito dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2019/882 e la definizione di microimpresa dell’articolo 3, punto 23 coincidono nella sostanza in tutta l’Unione; differiscono solo le autorità di attuazione e le sanzioni. In Italia il recepimento è avvenuto con il d.lgs. 27 maggio 2022, n. 82.

Se a questo punto avete dubbi, non tirate a indovinare. Il nostro breve questionario Sono obbligato? vi guida in pochi passi esattamente attraverso questa verifica — e vi congeda se non siete obbligati.

§ 3, comma 3, primo periodo BFSG

L’esenzione per le microimprese — il tenore, non il riassunto

Due disposizioni, tre righe in tutto. Vengono citate male con notevole frequenza.

Il § 3, comma 3, primo periodo BFSG dispone: «Il comma 1 non si applica alle microimprese che offrono o prestano servizi.» Il comma 1 è l’obbligo di principio — prodotti e servizi devono essere accessibili. Una microimpresa che offre un servizio è esente da quell’obbligo di principio.

Chi sia microimpresa lo dice il § 2, n. 17 BFSG, e qui conviene leggere con attenzione: «un’impresa che occupa meno di dieci persone e che o realizza un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 2 milioni di euro». È la ripresa dell’articolo 3, punto 23 della direttiva (UE) 2019/882.

Sono quindi due condizioni, non tre. L’organico è vincolante: deve essere inferiore a dieci; dieci non basta. La parte finanziaria è invece una «o»: basta che una delle due grandezze resti a 2 milioni di euro o al di sotto. Un’impresa con 3 milioni di euro di fatturato ma un totale di bilancio di 1,8 milioni soddisfa comunque la definizione. I riassunti che scrivono «meno di 10 dipendenti e al massimo 2 milioni di fatturato» tagliano proprio in quel punto — ed escludono dall’esenzione imprese che il tenore vi include.

Quando la definizione del § 2, n. 17 BFSG è soddisfatta
OrganicoFatturato annuoTotale di bilancioMicroimpresa?
81,4 mln €0,9 mln €sì — entrambe le condizioni soddisfatte
83,0 mln €1,8 mln €sì — la «o» basta, regge il bilancio
92,0 mln €4,0 mln €sì — regge il fatturato («non superiore a»)
100,5 mln €0,4 mln €no — «meno di dieci» non è soddisfatto
120,9 mln €0,7 mln €no — l’organico fa saltare la condizione
83,0 mln €2,6 mln €no — nessuna delle due grandezze resta sotto la soglia

Verificato al § 2, n. 17 BFSG il 27 agosto 2026. La tabella riproduce il tenore e non costituisce consulenza legale.

Due precisazioni che vanno con questo. Primo, per il suo tenore l’esenzione vale solo per le microimprese che offrono o prestano servizi. Chi fabbrica, importa o commercia prodotti ai sensi del § 1, comma 2 BFSG non è esente; per tali microimprese la legge prevede solo alleggerimenti degli obblighi di documentazione e informazione (§ 16, comma 4; § 17, comma 2, terzo periodo).

Secondo, la legge non dice come vadano contate le «persone»: teste, equivalenti a tempo pieno, con o senza personale temporaneo, con o senza la direzione. Qui non affermiamo alcun metodo di conteggio, perché la BFSG non ne contiene alcuno. Chi si muove attorno alla soglia di dieci dovrebbe far chiarire la questione anziché rispondersi da sé: da essa dipende tutto il resto.

Il B2B puro: l’esenzione che non è tale

A rigore, «solo per imprese» non è un’esenzione ma una questione di ambito di applicazione. Il § 1, comma 3 riguarda servizi prestati ai consumatori, e il § 2, n. 26 richiede una richiesta individuale di un consumatore in vista di un contratto di consumo. Chi vende esclusivamente a imprese non presta, già solo per questo, un servizio ai sensi di quelle disposizioni.

L’ostacolo pratico è altrove: la qualificazione segue l’offerta effettiva, non l’intenzione. Un negozio in cui chiunque può ordinare senza verifica, e in cui «vendita solo a operatori professionali» compare in piccolo, apre esattamente la discussione che il diritto dei contratti a distanza conosce da anni. La stessa questione si pone per il diritto di recesso, per l’indicazione dei prezzi e per le informazioni precontrattuali — non è nuova né specifica dell’accessibilità.

Non valutiamo quella qualificazione e non possiamo misurarla. Si può però dire: chi si appoggia al B2B puro dovrebbe fare in modo che sia l’offerta stessa a reggerlo — registrazione con verifica, prezzi rivolti a professionisti, assenza di metodi di pagamento e percorsi palesemente pensati per privati. Una frase nelle condizioni generali è la base più debole immaginabile per qualificare un intero modello di business.

Altre tre esenzioni raramente citate

Stanno nella stessa legge ma non compaiono quasi mai nelle guide — e due di esse richiedono lavoro vero anziché risparmiarlo.

1. I contenuti che la legge non copre (§ 1, comma 4 BFSG). Sono esclusi: i media temporali preregistrati pubblicati prima del 28 giugno 2025; i formati di file per ufficio pubblicati prima della stessa data; le mappe online e i servizi cartografici, purché le informazioni essenziali delle mappe per la navigazione siano fornite in forma digitale accessibile; i contenuti di terzi che l’operatore non finanzia né sviluppa né controlla; e i contenuti considerati archivio perché non aggiornati né rivisti dopo il 28 giugno 2025.

In pratica: un video di prodotto caricato nel 2023 senza sottotitoli non è interessato — uno caricato nel 2026 sì. E il widget di recensioni di un terzo integrato nella pagina è esente solo finché non lo si paga né lo si governa; con un servizio a pagamento è proprio questa la questione aperta.

2. La modifica sostanziale (§ 16 BFSG). I requisiti si applicano solo nella misura in cui il loro rispetto non imponga una modifica rilevante che alteri in modo fondamentale la natura del servizio. Chi vi si appella deve svolgere da sé la valutazione, documentarla, conservarla cinque anni e informarne senza indugio l’autorità di vigilanza del mercato.

3. L’onere sproporzionato (§ 17 BFSG). Nemmeno qui c’è self-service. La valutazione segue i criteri dell’allegato 4, va documentata e conservata cinque anni; un prestatore di servizi deve ripeterla almeno ogni cinque anni, inoltre a ogni modifica del servizio e su richiesta dell’autorità competente. E il comma 4 contiene una clausola facile da mancare: chi riceve fondi pubblici o privati altrui destinati a migliorare l’accessibilità non può invocare l’onere sproporzionato. Aver preso un contributo chiude quella porta.

Entrambe le esenzioni sono verificabili, e vengono verificate: il § 28, comma 3 BFSG obbliga espressamente l’autorità, in caso di richiamo ai § 16 o § 17, a controllare se la valutazione sia stata effettivamente svolta, se i criteri dell’allegato 4 siano stati applicati correttamente e se gli altri requisiti siano rispettati. Invocare «sproporzionato» senza documentazione è dunque peggio che non invocare nulla.

Le microimprese sono esonerate dall’obbligo di informazione del § 17, comma 5 (secondo periodo) — di regola però non ne hanno bisogno, poiché a esse si applica già il § 3, comma 3.

Perché l’esenzione raramente chiude la questione

Un’esenzione libera da una norma, non da tutte. Il § 3, comma 3 BFSG esonera le microimprese dall’obbligo di accessibilità del comma 1. Non esonera nessuno dall’obbligo di note legali (§ 5 della legge tedesca sui servizi digitali), dall’informativa dell’articolo 13 del GDPR, dal consenso del § 25 TDDDG o dalle regole sull’indicazione dei prezzi. Per questo misuriamo quei punti nella stessa esecuzione; il risultato è nell’articolo su ciò che il browser carica prima del clic.

Un’esenzione è un’istantanea. La decima persona si assume in fretta, e per un negozio in crescita la soglia di fatturato non è una costante. Chi è a nove dipendenti dovrebbe conoscere l’impegno che nasce a dieci — non perché sia urgente, ma perché così diventa pianificabile invece che una sorpresa.

E un’esenzione non cambia nulla riguardo ai clienti. L’accessibilità non è un caso speciale per un piccolo gruppo: un contrasto sotto soglia disturba chiunque tenga il telefono in pieno sole, e un percorso d’ordine non utilizzabile da tastiera costa ordini a persone senza disabilità. L’argomento del fatturato è qui il meno spettacolare — e nelle piccole realtà spesso l’unico che conta.

Del resto, una dichiarazione di accessibilità non è un errore nemmeno per gli esenti: è una delle poche affermazioni che un’impresa può rendere verificabile senza costi. Se volete redigerne una: il nostro generatore funziona gratuitamente nel browser e distingue il documento dovuto dalle imprese private da quello che spetta agli enti pubblici — i due vengono continuamente confusi.

§ 14 BFSG · § 19 BFSGV

E se non siete esenti: che cosa dovete concretamente

Il § 14, comma 1 BFSG pone due condizioni perché un prestatore possa offrire o prestare il proprio servizio. Primo, il servizio deve soddisfare i requisiti di accessibilità del regolamento attuativo (BFSGV). Secondo, il prestatore deve aver redatto le informazioni dell’allegato 3, n. 1 e averle rese accessibili al pubblico in forma accessibile. È la celebre «dichiarazione di accessibilità» delle imprese — un documento diverso da quello richiesto agli enti pubblici.

Il comma 3 esige che i requisiti siano soddisfatti in ogni momento e cita espressamente i mutamenti nelle modalità di prestazione, i mutamenti dei requisiti applicabili e i mutamenti delle norme armonizzate come elementi di cui il prestatore deve «tenere debito conto». La conformità è dunque, già nel testo di legge, uno stato duraturo e non un progetto con una data di fine.

Il comma 4 disciplina la non conformità: adottare le misure correttive necessarie — e informare senza indugio l’autorità di vigilanza del mercato, specificando la natura della non conformità e le misure adottate. Il comma 5 obbliga a fornire informazioni e a cooperare su richiesta motivata dell’autorità.

Il contenuto dei requisiti non è nella BFSG ma nella BFSGV. Il § 12 BFSGV contiene i requisiti generali per i servizi, il § 19 BFSGV i requisiti aggiuntivi per i servizi di commercio elettronico: informazioni sull’accessibilità dei prodotti in vendita, nella misura in cui l’operatore responsabile le renda disponibili, nonché funzioni di identificazione, autenticazione, sicurezza e pagamento progettate per essere percepibili, utilizzabili, comprensibili e robuste.

E come si misura «percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto»? Il § 3 BFSGV rinvia allo stato della tecnica e obbliga l’Agenzia federale per l’accessibilità a pubblicare le norme rilevanti e tabelle di conformità. Il § 4 BFSG aggiunge la presunzione di conformità: si presume che prodotti e servizi conformi a norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea soddisfino i requisiti — nella misura in cui la norma li copra. La norma rilevante per i siti web è EN 301 549, che per i contenuti web rinvia alle WCAG 2.1 livello AA. Per questo verifichiamo secondo quella norma e non secondo un metro nostro: è l’unica che attiva la presunzione.

Fonti

Tutte le disposizioni sono state verificate alla fonte primaria il 27 agosto 2026.

  1. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) del 16 luglio 2021 (BGBl. I p. 2970), modificata da ultimo dall’articolo 32 della legge del 6 maggio 2024§ 1, comma 3 (servizi coperti) e § 1, comma 4 (contenuti non coperti)https://www.gesetze-im-internet.de/bfsg/__1.html (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026
  2. BFSG§ 2, n. 16 (consumatore), n. 17 (microimpresa), n. 26 (servizi di commercio elettronico)https://www.gesetze-im-internet.de/bfsg/__2.html (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026
  3. BFSG§ 3, comma 1 (obbligo di principio), comma 2 (delega regolamentare), comma 3, primo periodo (esenzione microimprese)https://www.gesetze-im-internet.de/bfsg/__3.html (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026
  4. BFSG§ 4 — presunzione di conformità sulla base di norme armonizzatehttps://www.gesetze-im-internet.de/bfsg/__4.html (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026
  5. BFSG§ 14 — obblighi del prestatore di servizi, commi 1-5https://www.gesetze-im-internet.de/bfsg/__14.html (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026
  6. BFSG§ 16 — modifica sostanziale, in particolare comma 2 (documentazione, cinque anni) e comma 4https://www.gesetze-im-internet.de/bfsg/__16.html (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026
  7. BFSG§ 17 — onere sproporzionato, in particolare comma 3 (ripetizione almeno ogni cinque anni), comma 4 (fondi) e comma 5, secondo periodohttps://www.gesetze-im-internet.de/bfsg/__17.html (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026
  8. BFSG§ 28, comma 3 — controllo dell’autorità in caso di richiamo ai § 16 o § 17https://www.gesetze-im-internet.de/bfsg/__28.html (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026
  9. BFSGAllegato 3, n. 1 — informazioni sui servizihttps://www.gesetze-im-internet.de/bfsg/anlage_3.html (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026
  10. BFSGAllegato 4 — criteri per valutare un onere sproporzionatohttps://www.gesetze-im-internet.de/bfsg/anlage_4.html (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026
  11. Verordnung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSGV)§ 3 (stato della tecnica, pubblicazioni dell’Agenzia federale), § 12 (requisiti generali per i servizi)https://www.gesetze-im-internet.de/bfsgv/__12.html (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026
  12. BFSGV§ 19 — requisiti aggiuntivi per i servizi di commercio elettronicohttps://www.gesetze-im-internet.de/bfsgv/__19.html (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026
  13. Direttiva (UE) 2019/882 (Atto europeo sull’accessibilità)Articolo 2 (ambito di applicazione), articolo 3, punto 23 (definizione di microimpresa), allegato V (informazioni sui servizi)https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026
  14. EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), «Accessibility requirements for ICT products and services», ETSI/CEN/CENELECCapitolo 9 (Web) con rinvio alle WCAG 2.1 livello AAhttps://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026
  15. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, raccomandazione del W3CCriteri di successo di livello AAhttps://www.w3.org/TR/WCAG21/ (si apre in una nuova finestra)Consultato il 27.08.2026

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